PROCEDIMENTO DI SFRATTO.
Quando si stipula un contratto di locazione, può sorgere la richiesta di rinnovarlo a nuove condizioni e pertanto alla fine della sua durata, sia ad uso abitatitivo (4+4) o ad uso abitativo agevolato (3+2) o ad uso commerciale (6+6),la parte interessata può inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte entro sei mesi prima della fine della durata del contratto o per attivare la procedura di rinnovo dello stesso a nuove condizioni o per la rinuncia per il rinnovo della stessa. In tale ultimo caso o il conduttore al momento della scadenza del contratto va spontaneamente via altrimenti il locatore è obbligato a intimare licenza per finita locazione con la contestuale citazione per la convalida, prima della scadenza del contratto o , dopo la scadenza del contratto, intimare lo sfratto con la contestuale citazione per la convalida; nel caso di mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze, il locatore ha il diritto di intimare al conduttore lo sfratto con citazione per la convalida dello stesso e richiesta in tale atto dell'ingiunzione di pagamento per i canoni di locazione scaduti. L'atto deve essere notificato al debitore ex artt.137 e ss cpc davanti al tribunale competente territorialmente relativamente alla cosa locata.
Se all'udienza di convalida l'intimato non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto o la licenza disponendo con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; nel caso di sfratto per morosità il giudice pronuncia separato decreto di ingiunzione, steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione, per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto e per le spese relative all'intimazione. Se all'udienza l'intimato compare opponendo eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio e il procedimento prosegue secondo le forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento del rito.
Il decreto di ingiunzione e il provvedimento di convalida di sfratto vanno notificati per l' esecuzione al debitore. Se il debitore non esegue il pagamento, al decreto ingiuntivo già reso esecutivo, seguirà la notifica del precetto e il pignoramento o mobiliare o presso terzi o immobiliare. Per quanto riguarda il provvedimento di convalida di sfratto occorrerà seguire le norme del codice di procedura civile di cui al titolo terzo dell'esecuzione per consegna o rilascio: dopo aver invano notificato il provvedimento di convalida di sfratto senza il rilascio spontaneo dell'immobile da parte del debitore intimato, occorrerà procedere con la notifica del precetto per consegna o rilascio nel quale è di solito previsto il termine per il rilascio;a tale precetto segue un avviso dell'ufficiale giudiziario con la comunicazione del giorno e dell'ora in cui procederà al rilascio dell'immobile anche con l'intervento di aiuto della forza pubblica: da quel momento la parte istante o persona da lei designata verrà posta in possesso dell'immobile con la consegna delle chiavi.